Proroga della moratoria sui finanziamenti per imprese nel territorio della Regione Emilia – Romagna, colpite dall'alluvione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
Si informa la clientela che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto è stata disposta una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna.
A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata aggiuntiva di un anno, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima. La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto e ottenuto la sospensione nei termini di cui all’Ordinanza potranno continuare a beneficiarne.
Sulla base di tale ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione di cui al contratto di mutuo.