PMISospensione dei mutui [Ordinanza n.1140 del 2 maggio 2025]

Moratoria per imprese nei comuni toscani colpiti da eventi meteo gravi e pericolosi per l’incolumità pubblica
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Moratoria sui finanziamenti per imprese nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato, interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.

Si informa la clientela che, a seguito a delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia, il Dipartimento della Protezione Civile, in data 2 maggio 2025, ha emanato l’Ordinanza 1140.

Sulla base di tale ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli  edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi  edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di  credito  e   bancari,  fino   all'agibilità   o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle  rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera  rata e  quella della sola quota capitale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata all’indirizzo aidexa@legalmail.it , entro il 15 giugno 2025, insieme ad un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante le informazioni circa l’attività svolta nell’immobile sgomberato o inagibile o nel terreno franato o alluvionato, nonché le condizioni dello stesso, e al finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione di cui al contratto di mutuo.